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Abruzzo
STAGIONE 2006/2007 |
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Apertura: 17 settembre
Chiusura: 31 gennaio
Tenuto conto della vigente legislazione regionale sulla materia (l.r. 28/01/2004 n.10 e successive modifiche ed integrazioni), nonché delle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria e nazionale, nella Regione Abruzzo, sul territorio libero da vincoli di tutela racchiuso negli Ambiti territoriali di caccia (Atc), la stagione venatoria ha inizio il 17 settembre 2006 e termina il 31 gennaio 2007 ed è regolata dalle prescrizioni che seguono. Limitatamente al prelievo venatorio della tortora (streptopelia turtur), colombaccio, cornacchia grigia, gazza e merlo è autorizzata una giornata unica di pre-apertura in data 03/09/2006 con la tecnica dell’appostamento temporaneo, senza l’utilizzo del cane. Per l’area contigua al Pnalm trova peraltro applicazione l’intesa definita ai sensi dell’art. 26 della l.r. 10/04 tra la Provincia dell’Aquila ed il Pnalm.
Capo A) Utilizzo del territorio
I cacciatori aventi diritto, secondo la normativa vigente, all’accesso ai rispettivi Atc, possono svolgere attività venatoria da appostamento od in forma vagante con l’ausilio del cane dal 17 settembre 2006 al 31 gennaio 2007, con le limitazioni e le modalità di cui al presente calendario.
Capo B) Specie cacciabili
Nel presente paragrafo è indicato, per ciascuna specie cacciabile, il periodo all’interno del quale è consentito il prelievo venatorio:
a) specie cacciabili il 03/09/2006 con la tecnica dell’appostamento temporaneo, senza l’utilizzo del cane: tortora (Streptopelia turtur), colombaccio (Columba palumbus), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), gazza (Pica pica) e merlo (Turdus merula).
b) specie cacciabili dal 17/09/2006 al 30.12.2006: tortora (Streptopelia turtur) e merlo (Turdus merula);
c) specie cacciabili dal 17 settembre al 31 dicembre 2006: starna, quaglia, allodola e fagiano;
d) specie cacciabili dal 17 settembre al 17 dicembre 2006: lepre comune (Lepus europaeus) e cinghiale (Sus scrofa);
e) specie cacciabile dal 15/10/2006 al 21/01/2007: beccaccia (Scolopax rusticola);
f) specie cacciabili dal 17 settembre 2006 al 31 gennaio 2007: volpe, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, folaga, gallinella d’acqua, alzavola, porciglione, fischione, codone, mestolone, marzaiola, moriglione, moretta, e beccaccino, pavoncella e ghiandaia;
g) specie cacciabili dal 17 settembre 2006 al 30 gennaio 2007: cornacchia grigia, colombaccio e gazza;
h) specie cacciabile dal 15 ottobre 2006 al 14 dicembre 2006: coturnice;
Capo C)
Attività venatoria, orari di caccia e prescrizioni
Nel periodo dal 17 settembre 2006 al 31 gennaio 2007 l’attività venatoria è consentita per un massimo di tre giornate settimanali, con possibilità di scelta da parte del cacciatore, con esclusione delle giornate di silenzio venatorio, fissate nei giorni di martedì e venerdì.
La settimana inizia dal lunedì e le giornate di caccia, ovunque effettuate, sono cumulate. L’attività venatoria, nei periodi consentiti, inizia un’ora prima del sorgere del sole e termina al tramonto, secondo gli orari convenzionali di seguito indicati, per la cui determinazione si è tenuto conto anche dei periodi di applicazione dell’ora legale:
Settembre ore 6.00 - 19.30
Ottobre ore 6.30 - 18.30
Novembre ore 6.20 - 17.00
Dicembre ore 7.00 - 16.45
Gennaio ore 7.00 - 17.00
La giornata unica di pre-apertura del 03/09/2006 di prelievo venatorio alle specie della tortora (Streptopelia turtur), colombaccio, cornacchia grigia, gazza e merlo con la tecnica dell’appostamento temporaneo, senza l’utilizzo del cane è riservata ai soli residenti e/o nati nella Regione Abruzzo.
C.1) Zone di protezione speciali e caccia al cinghiale.
C.1.1) Zona di protezione speciale Monti Simbruini.
Nella Zona di protezione speciale Monti Simbruini, individuata con Deliberazione di giunta regionale del 21/03/2005, n. 336, l’attività venatoria è consentita alle sole specie cinghiale (Sus scrofa), lepre comune (Lepus europaeus) e fagiano (Phasianus colchicus). È vietata la pratica della caccia in braccata alla specie cinghiale.
C.1.2) Zona di protezione speciale “Zps ex Parco”.
La Zona di protezione speciale denominata “Zps ex Parco”, designata originariamente con Dgr n. 1890 del 13/08/1999, coincide con il territorio escluso, dalla legge l.r. 07/03/2000, n. 23, dal territorio ricompresso all’interno del Parco naturale regionale Sirente-Velino, dalla l.r. 13/07/1989, n. 23 (legge istitutiva del Parco).
Nella “Zps ex parco” l’attività venatoria è consentita alle sole specie cinghiale (Sus scrofa), lepre comune (Lepus europaeus) e fagiano (Phasianus colchicus). È vietata la pratica della caccia in braccata alla specie cinghiale.
C.1.3) Zona di protezione esterna (Zpe) al Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.
Nella Zona di protezione esterna (Zpe) del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante abruzzese, è vietata la caccia al cinghiale in braccata nelle aree così di seguito denominate:
- Vallone Macrana - La Guardia in Comune di Lecce dei Marsi;
- Rosa Pinnola - Vallone Dragonella in Comune di Scanno.
C.1.4) Prescrizioni per il prelievo venatorio del cinghiale.
La Regione Abruzzo con le finalità di garantire la pubblica incolumità, sia di chi pratica tale forma di caccia e sia di chi frequenta gli ambienti rurali, e di razionalizzare il prelievo venatorio mantenendo una presenza della specie compatibile con le esigente ambientali, sociali ed economiche del contesto territoriale, con particolare riferimento alla salvaguardia delle colture agricole, ed in attesa di una più organica regolamentazione Regionale per la caccia al cinghiale, adotta su tutto il territorio regionale, ad esclusione dei territori provinciali nei quali sono vigenti eventuali programmazioni provinciali, le seguenti prescrizioni per il prelievo venatorio del cinghiale valevoli per la stagione venatoria 2006/2007:
- la caccia al cinghiale è consentita di norma, con il solo metodo delle battute con cani da seguita, con cacciatori organizzati in squadre; sui propri territori di competenza le Province possono individuare aree in cui praticare altre forme di caccia al cinghiale (forma individuale, di selezione, ecc.);
- la composizione delle squadre deve essere comunicata attraverso la compilazione in tutte le sue parti di apposito modulo predisposto dalle Province entro la data del 31 agosto 2006 alla Provincia competente territorialmente; il numero minimo di componenti ciascuna squadra è di 15 cacciatori; ogni cacciatore può partecipare alla composizione di una sola squadra;
- prima dell’inizio della battuta deve essere compilato in tutte le sue parti, a cura del caposquadra o di un suo vice presente, il Verbale di Battuta con apposito modulo predisposto dalla Provincia competente territorialmente con l’indicazione di data, luogo della battuta e elenco nominativo dei partecipanti alla battuta giornaliera;
- la battuta non può avere inizio prima delle ore 9.00 in tutto il territorio regionale. Prima di tale orario è consentita la sola operazione di reperimento delle tracce, anche con l’ausilio del cane tenuto al guinzaglio e senza l’uso del fucile. Per poter effettuare la battuta, la mattina all’apertura del Verbale, devono essere presenti, oltre al Caposquadra o suo Vice, almeno 10 cacciatori componenti della squadra;
- durante la battuta è fatto obbligo di utilizzare giubbini o gilet fluorescenti;
- appena abbattuto il cinghiale, questo deve essere subito annotato sul verbale di battuta; al termine della battuta deve essere completato in tutte le sue parti, sempre a cura del caposquadra o di un suo vice presente, il Verbale di Battuta con l’indicazione del numero, sesso ed età dei cinghiali abbattuti;
- durante la battuta è vietato ai componenti la squadra abbattere altre specie di selvatico diverse dal cinghiale;
- durante la battuta è consentita la detenzione delle sole munizioni a palla;
- al termine della stagione venatoria e non oltre il 10 febbraio 2007 il Caposquadra di ciascuna squadra ha l’obbligo di consegnare, tutti i verbali di battuta al Servizio Caccia Provinciale territorialmente competente;
- l’inosservanza delle prescrizioni sopra elencate comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 53, comma 4, lett. r), della l.r. 10/04.
Capo D) Disciplina dell’art. 28, comma 16°, l.r. 28/01/2004, n. 10
In applicazione del disposto dell’art. 28, comma 16 della l.r. 10/04 i Comitati di gestione degli Atc consentono ai cacciatori iscritti ad altro Atc abruzzese che ne facciano istanza l’esercizio straordinario della caccia, nel rispetto dell’indice di densità venatoria, con le seguenti modalità:
a) gli Atc riservano il 2% del carico venatorio per le ammissioni all’esercizio del diritto di cui all’art. 28, comma 16, della l.r. 28/01/2004, n. 10;
b) gli interessati rivolgono istanza agli Atc conforme all’accluso modello A), a mezzo fax, raccomandata postale A/R, ovvero con raccomandata a mezzo di Agenzia autorizzata, entro il decimo giorno antecedente la data prescelta. Qualora l’Atc non comunichi, a mezzo fax o raccomandata A/R, motivato formale diniego entro il giorno antecedente la data prescelta, la comunicazione s’intende positivamente accolta e costituisce titolo legittimante l’esercizio del diritto, da esibire, all’occorrenza, agli incaricati della vigilanza. L’Atc accoglie le istanze nell’ordine temporale di trasmissione.
Il cacciatore, in caso di diniego, può reiterare la richiesta con analoga procedura, indicando altre giornate.
c) il cacciatore avrà cura di annotare nel tesserino venatorio, all’inizio della giornata di caccia, nello spazio contrassegnato con la sigla “Atc”, in corrispondenza della giornata di caccia ed in concomitanza temporale con la sua annotazione, l’Atc in cui usufruisca del diritto ex art. 28, trascrivendo uno dei codici identificativi , di seguito indicati: Atc L’Aquila “01L”; Atc Avezzano “02L”; Atc Barisciano “03L”; Atc Subequano “04L”; Atc Sulmona “05L”; Atc Roveto-Carseolano “06L”; Atc Pescara “07L”; Atc Chetino-Lancianese “08L”; Atc Vastese “09L”; Atc Salinello “10L”; Atc Vomano “11L”.
d) L’annotazione dei capi abbattuti nell’esercizio dell’attività venatoria, ex art. 28, comma 16, l.r. 10/04 deve essere effettuata nel tesserino di abbattimento dell’Atc in cui si è iscritti, che deve prevedere appositi spazi.
Il Cacciatore ha l’obbligo di trasmettere copia del tesserino di abbattimento all’Atc nel quale ha usufruito del diritto ex art. 28, comma XVI, l.r. 10/04, entro l’1/04/2007.
e) i Comitati di Gestione, rimetteranno una sintetica relazione alla Provincia di riferimento concernente l’indicazione del numero di cacciatori fruitori del diritto, distribuito per Atc di provenienza, e del numero di capi abbattuti complessivamente per ciascuna specie entro il 30 maggio di ogni anno.
Capo E) Allenamento dei cani da caccia
Salvo che per le aree d’allenamento, disciplinate dall’art. 43 della l.r. n. 10/04, l’allenamento dei cani da caccia sono consentiti esclusi il martedì e venerdì di ogni settimana, dal 19 agosto al 14 settembre 2006, con esclusione della giornata del 03/09/2006, dedicata alla Pre-apertura.
L’allenamento dei cani, nei tempi consentiti, può essere svolto dal cacciatore solo sul territorio dell’Atc nel quale ha diritto all’accesso, in qualità di cacciatore iscritto o ammesso, con esclusione, oltre alle aree vietate all’attività venatoria, di quella parte di territorio interessato da colture intensive specializzate e da seme.
Capo F) Carniere giornaliero
Salvo quanto previsto dal III comma dell’art. 26 della l.r. 10/04, il cacciatore per ogni giornata di caccia può abbattere, nei periodi consentiti per ciascuna specie selvatica, due capi di selvaggina stanziale, di cui una sola lepre, e quindici capi di selvaggina migratoria, di cui al massimo cinque colombacci, cinque tra palmipedi e trampolieri e tre beccacce.
Al cacciatore è consentito inoltre di abbattere, per ogni giornata di caccia un cinghiale.
Capo G) Tesserino venatorio regionale ed altri adempimenti obbligatori
Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio regionale rilasciato, ai sensi della normativa vigente, dall’Amministrazione Provinciale di residenza, previa esibizione della ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale di cui all’art. 47 della l.r. n. 10/04, della polizza assicurativa e della licenza di caccia, sulla quale va riportato il numero del tesserino venatorio.
L’Amministrazione provinciale all’atto del rilascio del tesserino venatorio regionale dovrà annotare negli appositi spazi, oltre ai dati anagrafici del titolare del tesserino, l’Atc di caccia al quale il titolare è iscritto e gli eventuali altri Atc regionali nei quali il titolare è ammesso e la Compagnia Assicuratrice. Il cacciatore deve inoltre munirsi, prima dell’inizio della stagione venatoria, dell’apposito tesserino di abbattimento rilasciato, a norma dell’art. 19, comma 1, lett. d), della l.r. 10/2004, dall’Atc a cui sia iscritto e da quelli in cui sia ammesso.
Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli spazi appositi del tesserino regionale, prima di iniziare l’attività venatoria, il giorno di caccia. Il cacciatore deve annotare inoltre in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino di abbattimento rilasciato dagli Atc, il numero dei capi di selvaggina abbattuti. Tale annotazione va effettuata immediatamente dopo l’avvenuto abbattimento di capi appartenenti a specie stanziali, mentre per le specie migratorie il numero dei capi prelevati è annotato sia alla fine della mattinata (ore 13.00), sia come totale riepilogativo al termine della giornata.
Eventuali ulteriori annotazioni richieste dal tesserino di abbattimento vanno effettuate al termine della giornata di caccia.
Entro il 15 marzo 2007 il cacciatore deve restituire alla Provincia il tesserino venatorio regionale; entro il medesimo termine improrogabile il cacciatore interessato alla iscrizione per la stagione venatoria 2007/2008 deve presentare alla Amministrazione provinciale di riferimento, ai sensi dell’art. 28 comma 4 della l.r. 10/2004, ricevuta dell’avvenuto versamento della quota di partecipazione all’Atc.
Le Amministrazioni provinciali comunicano alla Regione - Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria - su supporto informatico, entro il 31/5/2007, gli elementi informativi indicati nel presente paragrafo, acquisendo dagli Atc le informazioni concernenti le catture: a tal fine ciascun Atc elabora e trasferisce alla Provincia competente le notizie di sua pertinenza nel termine perentorio del 30/04/2007: in caso di inadempienza, le Province nominano appositi Commissari ad Acta.
Capo H) Tutela delle colture agricole
Secondo quanto disposto dall’art. 14 della l.r. n. 10/04, non è consentito l’esercizio venatorio in forma vagante e da appostamento temporaneo sui terreni in attualità di coltivazione.
Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee e da seme; i frutteti specializzati; i vigneti specializzati e gli uliveti specializzati dalla data di maturazione del frutto e fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia, a girasole, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto.
I proprietari o conduttori dei fondi possono provvedere a segnalare i terreni in attualità di coltivazione, suscettibili di danneggiamento, mediante tabelle, esenti da tasse, apposte lungo il perimetro dei terreni interessati, con l’obbligo della loro rimozione al termine della raccolta dei prodotti.
Capo I) Altre disposizioni
È fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all’Istituto Nazionale della Fauna selvatica (Via Ca’ Fornacetta 9, Ozzano Emilia - Bologna) o alla Provincia nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare il predetto Istituto.
È vietato rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della legge, ferma restando l’applicazione dell’art. 635 del codice penale.
È vietata l’attività venatoria nei periodi in cui il territorio sia coperto in tutto o per la maggior parte dalla neve, salvo la caccia a palmipedi e trampolieri, di cui al capo B, lett. c) svolta lungo fiumi, torrenti, laghi,i stagni, marcite ed acquitrini, purché non ghiacciati, entro un massimo di metri 100 dalle loro rive e/o argini o, in assenza di questi, dalla linea dell’alveo invaso dalle piene annuali.
È altresì vietata l’attività venatoria nelle aree colpite da incendi boschivi come individuate ai sensi della legge 353/2000.
Fermi restando i divieti di cui agli artt. 37 e 50 della l.r. n. 10/04, non è altresì consentita la posta alla beccaccia ed al beccaccino, nonché cacciare a rastrello in più di tre persone.
È fatto divieto di abbandonare sul luogo di caccia i bossoli delle cartucce.
Ai sensi del decimo comma dell’art. 43 della l.r. n. 10/04, le Province hanno facoltà di vietare l’esercizio venatorio, per periodi limitati di tempo, nelle zone interessate da intensa presenza turistica.
Nel recepire il presente Calendario venatorio regionale le Province, ai sensi del dodicesimo comma dell’art. 43 della l.r. n. 10/04, avranno cura di rendere note le aree territoriali provinciali in cui l’attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle destinate alla gestione venatoria privata e le zone dove l’esercizio venatorio è precluso.
Le Amministrazioni provinciali provvedono a disciplinare entro il mese di dicembre 2006 l’utilizzo del cane da seguita nei periodi compatibili con quelli indicati nel presente calendario in relazione alle specie interessate.
È fatto obbligo di utilizzare giubbini fluorescenti per la caccia al cinghiale a pena di applicazione della sanzione di cui all’art. 53, c. IV, lett. r), l.r. 10/04.
Capo L) Riserva
La Giunta regionale si riserva di emanare disposizioni integrative secondo quanto previsto dal comma primo dell’art. 44 della l.r. 10/04.
Capo M) Rinvio
Per quanto non espressamente specificato nel presente Calendario, trovano applicazione le norme, anche di tipo sanzionatorio, contenute nella vigente normativa regionale e nazionale. |
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